Tredicesima mensilità 2016: calcolo e tassazione
Maturazione dei ratei ed elementi retributivi utili al calcolo.
Unitamente alle retribuzioni di dicembre, i datori di lavoro corrispondono ai lavoratori dipendenti la tredicesima mensilità: una mensilità retributiva aggiuntiva, di solito erogata prima delle festività natalizie, che tuttavia matura mensilmente in relazione all’attività lavorativa svolta e retribuita. Sono molteplici i fattori e gli eventi che possono incidere sul calcolo effettivo della tredicesima, così come peculiare è anche la modalità con cui, su di essa, va applicata l’imposizione fiscale da parte dei sostituti d’imposta. Quali le regole generali? Come procedere nei casi particolari?
Il mese di dicembre porta con sé il diritto, per i lavoratori dipendenti, di percepire la tredicesima mensilità: l’ammontare e il momento di corresponsione di questa mensilità aggiuntiva sono disciplinati dal contratto nazionale di categoria e/o dagli accordi sindacali.
Di norma la tredicesima mensilità, o gratifica natalizia, viene erogata una volta l’anno, prima di Natale, così da assicurare al lavoratore una maggiore disponibilità economica nel periodo delle feste.
La tredicesima mensilità è stata istituita dal contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937. Soltanto nel 1960, con il Decreto Presidente della Repubblica n. 1070, il diritto è stato esteso a tutti i lavoratori dipendenti e non è derogabile in pejus dalla contrattazione collettiva o aziendale.
Maturazione dei ratei
Va preliminarmente evidenziato che gli emolumenti che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore si distinguono in:
a) retribuzione diretta, che consiste in quella parte della retribuzione che viene percepita dal lavoratore a scadenze periodiche, normalmente coincidenti con il mese; di norma essa è composta dalla paga base, dall’indennità di contingenza (solo per alcuni contratti), dagli scatti di anzianità, da eventuali premi di produzione, superminimi, assegni ad personam e da varie indennità previste dai diversi contratti collettivi;
b) retribuzione differita che è quella parte di retribuzione che il lavoratore matura nel corso dell’anno e percepisce una sola volta, normalmente, nell’arco dei 12 mesi. A fattispecie appartengono le mensilità aggiuntive e il trattamento di fine rapporto.
Il periodo di maturazione coincide con l’anno solare e la retribuzione da tenere a base di riferimento per il calcolo è quella da erogare al 31 dicembre di ogni anno, ovvero all’ultimo giorno di servizio, come segue:
- retribuzione fissa mensile: la tredicesima mensilità corrisponde ad una mensilità di retribuzione;
- retribuzione oraria: la gratifica natalizia si calcola moltiplicando la retribuzione oraria per il numero medio di ore mensili.
Nel caso di periodo inferiore all’anno, l’ammontare sarà riproporzionato a dodicesimi in base alla data di assunzione o di cessazione del rapporto di lavoro.
Nei contratti part-time invece, il lavoratore maturerà la gratifica natalizia in proporzione all’orario di lavoro svolto.
Se la modifica dell’orario di lavoro è avvenuta durante l’anno, la tredicesima è calcolata sommando gli importi maturati distintamente nei due periodi di lavoro con orario diverso.
Elementi retributivi utili al calcolo
Gli elementi retributivi in senso proprio, da tenere in considerazione per il calcolo delle mensilità aggiuntive, sono quelli per i quali sussistono congiuntamente i caratteri di:
- Obbligatorietà: l’erogazione dell’elemento retributivo deve essere imposta dalla legge, da un contratto collettivo o da un accordo aziendale effettivamente vincolante per le parti;
- Determinatezza: la retribuzione dedotta in contratto deve essere determinata o quantomeno determinabile in base a parametri certi in esso esposti;
- Continuità: un elemento, qualora corrisposto in maniera regolare e protratta nel tempo, seppure di ammontare varabile, rientra ipso facto nell’ambito della retribuzione propriamente detta.
Salvo diversa disposizione del CCNL, nella retribuzione da prendere a base per il calcolo della tredicesima, sono inclusi: la paga base, l’indennità di contingenza, il terzo elemento, gli scatti di anzianità, lo straordinario forfettizzato; mentre ne sono esclusi il lavoro straordinario, notturno e festivo, le somme concesse una tantum, i rimborsi spese. ll periodo di maturazione coincide con l’anno solare e la retribuzione da tenere a base di riferimento per il calcolo è quella da erogare al 31 dicembre di ogni anno, ovvero all’ultimo giorno di servizio.
Come si calcola?
Qualora il rapporto di lavoro sia cominciato o cessato nel corso del periodo di riferimento, l'ammontare sarà riproporzionato con riferimento alla data di assunzione, considerando mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni di calendario.
Va ricordato che, qualora si tratti di lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o a percentuale (es. cottimo), il calcolo dell'importo della tredicesima viene effettuato sulla base della media degli elementi fissi e variabili della retribuzione percepita nei 12 mesi precedenti la maturazione del diritto, fatte salve diverse disposizioni contrattuali.
La tredicesima matura anche durante il periodo di prova e di preavviso e in caso di assenze retribuite totalmente a carico del datore di lavoro, quali ad esempio i periodi di carenza per malattia, ferie, festività e di fruizione dei permessi retribuiti.
Quando invece le assenze derivano da un’astensione obbligatoria per maternità, malattia o infortunio, il diritto alla mensilità aggiuntiva matura ma resta a carico degli istituti previdenziali e assistenziali che erogano le competenze a loro carico; qualora poi il datore di lavoro sia obbligato dal contratto collettivo ad integrare quanto anticipato per conto degli istituti previdenziali o assistenziali, la mensilità aggiuntiva va corrisposta fino a garantire la retribuzione netta che sarebbe spettata in caso di effettiva prestazione di lavoro: si rende necessario, dunque, determinare l’importo che il datore di lavoro deve aggiungere all’indennità riconosciuta dall’Istituto tenendo presente che tale indennità non è soggetta a contributi previdenziali (c.d. lordizzazione).
La formula per il calcolo del coefficiente di lordizzazione, che dipende dalla percentuale dei contributi previdenziali a carico del lavoratore è la seguente: 100: (100 – la percentuale contributi a carico lavoratore).
I coefficienti di lordizzazione sono i seguenti:
– aziende con meno di 15 dipendenti: 100 : (100 – 9,19) = 100 : 90,81 = 1,101201
– aziende con più di 15 dipendenti: 100 : (100 – 9.49) = 100 : 90,51 = 1,104851
– per gli apprendisti: 100 : (100 – 5,84) = 100 : 94,16 = 1,062022
Trattamento previdenziale e fiscale
La tredicesima mensilità costituisce imponibile previdenziale del mese in cui viene erogata, secondo le regole ordinarie, in materia di contribuzione sia INPS che INAIL.
Anche fiscalmente l'importo erogato concorre alla formazione della base imponibile a norma dell'art. 51 del D.P.R. n. 917/1986. Tuttavia, occorre considerare che l'imposta sui redditi delle persone fisiche si applica autonomamente sull’importo erogato, al netto dei contributi di assistenza e di previdenza, e non in cumulo con la normale retribuzione mensile, utilizzando le aliquote per scaglioni di reddito in vigore nell'anno di corresponsione (principio di cassa).
La tredicesima viene tassata diversamente dalle normali retribuzioni: su di essa infatti non vengono applicate le detrazioni per lavoro dipendente o familiari a carico, salvo poi il conguaglio di fine anno da operarsi sulla totalità delle retribuzioni corrisposte.
Tredicesima e cassa integrazione
Nel periodo in cui vi sia un intervento di cassa integrazione, il calcolo della mensilità aggiuntiva è differente a seconda che si tratti di sospensione a zero ore o ad orario ridotto.
In linea generale, l’indennità che viene corrisposta all’INPS è comprensiva anche della quota di retribuzione relativa alla tredicesima mensilità per tutte le ore in cui il lavoratore è posto in CIG.
In caso di CIG ad orario ridotto è necessario:
- verificare l’importo spettante al lavoratore calcolato all’80% della retribuzione e raffrontarlo con i massimali previsti ogni anno per legge dall’INPS;
- calcolare i ratei delle mensilità aggiuntive maturati nel periodo di GIG o CIGS, che restano a carico dell’INPS;
- se l’80% della retribuzione ordinaria supera il massimale orario di integrazione, dovrà essere corrisposto il massimale orario per ogni ora di intervento di CIG/CIGS, non essendoci spazio per l’integrazione salariale relativa alle mensilità aggiuntive.
- se il massimale non viene raggiunto, oltre alla quota calcolata, andrà corrisposta anche una parte delle mensilità aggiuntive fino al limite del massimale stabilito.
De Mattia - Consulente del Lavoro | banca dati IPSOA