Limite di spesa e autonomia degli interventi edilizi
Domanda e Risposta
Domanda:
Un contribuente ha iniziato nel 2008 un intervento di recupero del patrimonio edilizio, sulla base di un apposito provvedimento autorizzativo. L’intervento è proseguito nel corso degli anni ed è stato terminato nel 2013. Il contribuente ha beneficiato della detrazione per le spese sostenute nel limite complessivo di 96.000 euro. Nel 2014, sulla base di un altro titolo autorizzativo, distinto e autonomo dal primo, ha iniziato altri interventi di recupero del patrimonio edilizio, diversi da quelli previsti nel primo provvedimento autorizzativo, che termineranno nel 2015.
Per questi lavori spetta la detrazione sulla base di un ulteriore plafond di euro 96.000, distinto da quello precedentemente utilizzato per i lavori dal 2008 al 2013?
Risposta:
Le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis Tuir) fruiscono di una detrazione Irpef attualmente prevista nella misura del 50% delle spese sostenute fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a euro 96.000 per ciascuna unità immobiliare. Tali maggiori limiti si applicano (art. 1, c. 47 legge n. 190/2014) alle spese sostenute fino al 31.12.2015. In base al c. 1 dell’art. 16-bis, il limite di spesa ammissibile previsto per i suddetti interventi è annuale e riguarda il singolo immobile interessato dagli interventi medesimi (circolari n. 9/E/2002, punti 7.3 e 7.4 e n. 15/E/2003, par. 2). In caso di interventi che consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, il c. 4 dello stesso articolo prevede che “ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni”. Questo ulteriore vincolo non si applica agli interventi autonomi, ossia non di mera prosecuzione, fermo restando che per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile.
L’autonoma configurabilità dell’intervento è subordinata a elementi riscontrabili in via di fatto oltre che, ove richiesto, all’espletamento degli adempimenti amministrativi relativi all’attività edilizia, quali la denuncia di inizio attività e il collaudo dell’opera o la dichiarazione di fine lavori.
L’intervento per essere considerato autonomamente detraibile, rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente.
Ciò premesso, l’art. 16-bis non prevede che debba trascorrere un periodo di tempo minimo tra i diversi interventi di recupero del patrimonio edilizio per beneficiare nuovamente della detrazione, nel rispetto dei limiti in precedenza indicati. Pertanto, se su un immobile già oggetto di interventi di recupero edilizio negli anni precedenti si effettua una nuova ristrutturazione – e non una mera prosecuzione degli interventi già realizzati – è possibile avvalersi della detrazione nei limiti in vigore al momento dei bonifici di pagamento.
Nella fattispecie in esame, se l’intervento iniziato nel 2014 è autonomo rispetto a quello riguardante i lavori effettuati dal 2008 al 2013, il contribuente potrà fruire di un nuovo e autonomo limite di spesa di 96.000 euro, distinto da quello previsto per gli interventi effettuati negli anni 2008-2013. Nel 2015, naturalmente, il limite di spesa dovrà tenere conto, trattandosi di prosecuzione di interventi iniziati nell’anno precedente, delle spese sostenute nell’anno 2014 (circolare 24.04.2015, n. 17/E, risposta 3.2).