Decontribuzione 2017 per le assunzioni di giovani in alternanza scuola-lavoro

Roberto Camera, Funzionario del Ministero del Lavoro.

La legge di Bilancio 2017 ha previsto la possibilità di assumere, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, percorsi di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, godendo di un esonero contributivo massimo di 3.250 euro annui per 3 anni. Tale possibilità è concessa esclusivamente alle aziende del settore privato che assumono a tempo indeterminato, anche in apprendistato, dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. Per usufruire della decontribuzione è necessario inviare domanda di ammissione preventiva all’INPS.

Con la fine del 2016 terminano gli incentivi generalisti, iniziati con l’esonero contributivo triennaledel 2015 (legge di Stabilità 2015 – L. n. 190/2014) e proseguiti con la decontribuzione biennale del 2016 (legge di Stabilità 2016 - L n. 208/2015). Queste agevolazioni (soprattutto quella triennale del 2015) erano riuscite a riportare in attivo le assunzioni nel rapporto con le cessazioni di lavoro.
Proprio nel 2015 le assunzioni a tempo indeterminato erano aumentate, rispetto al 2014, di ben 597mila unità, passando da 1.273.750 del 2014 a 1.870.959 del 2015 (dati dell’Osservatorio sul Precariato dell’INPS – gennaio-dicembre 2015), segnando un incremento del 47% rispetto al 2014.


Cosa prevede la legge di Bilancio per il 2017
Con l’inizio del 2017 avremo a che fare con incentivi mirati a determinate Regioni (c.d. “Bonus assunzione 2017 al Sud”) ed a fasce di lavoratori il cui accesso al mondo del lavoro è storicamente più difficoltoso rispetto ad altri soggetti (giovani). Con la legge di Bilancio 2017, approvata definitivamente dal Senato in data 7 dicembre 2016 e di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il Parlamento, tra le altre cose, al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ha previsto la possibilità, esclusivamente per le aziende del settore privato, di assumere lavoratori con un esonero contributivo massimo di 3.250 euro annui per 3 anni (commi dal 308 al 310).

 

Bonus per le assunzioni a tempo indeterminato
Le nuove assunzioni - che prevederanno un incentivo per un periodo massimo di 36 mesi - dovranno essere unicamente quelle a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. Sono esclusi i contratti di lavoro domestico ed i rapporti di lavoro instaurati con gli operai del settore agricolo. Nessuna esclusione, viceversa, per i rapporti a tempo indeterminato effettuati sempre in agricoltura per l’assunzione di impiegati.
Per quanto il legislatore non abbia detto nulla in merito, ritengo che vadano comunque escluse le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori intermittenti, anche nel caso in cui sia prevista l’indennità di disponibilità. La considerazione nasce dal presupposto che il lavoro “a chiamata” non è considerato un rapporto di lavoro “continuo” e come tale non soggiace alla regola principale per “meritare” l’incentivo statale e cioè una stabilizzazione della prestazione lavorativa. Nessun divieto, viceversa, per i rapporti a tempo parziale ed indeterminato.
Il periodo, nel quale effettuare le assunzioni, per vedere sorgere il diritto all’esonero contributivo, va dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. In questo periodo, i contratti stipulati a tempo indeterminato (anche in apprendistato) vedranno una decontribuzione massima di 3.250 euro annui per 3 anni.

 

Esonero contributivo per tre anni
L’esonero sarà applicato sul versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavorocon esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Come accennato, l’esonero non è generalista ma potrà essere richiesto esclusivamente per quei lavoratori assunti entro sei mesi dall’acquisizione di un titolo di studio, qualora gli stessi abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, una delle seguenti attività:

a) attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107
percorsi di alternanza scuola-lavoro - di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 - attuati negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio.

b) attività di alternanza, pari almeno al 30% del monte ore previsto, all’interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226
percorsi di istruzione e formazione professionale.

c) attività di alternanza, pari almeno al 30% del monte ore previsto, realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, che tratta le “linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori”
percorsi finalizzati al conseguimento di diplomi di tecnico superiore.

d) attività di alternanza nei percorsi universitari, pari almeno al 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti accademici.

Inoltre, usufruiranno dell’esonero contributivo quelle aziende che assumeranno a tempo indeterminato, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 43, o periodi di apprendistato in alta formazione, secondo quanto previsto dall’articolo 45 del Testo Unico sui contratti di lavoro (decreto legislativo n. 81/2015).

 

Domanda preventiva all’INPS
A differenza dalla procedura contemplata per le agevolazioni contributive previste per gli anni 2015 e 2016, per usufruire di questa decontribuzione, è necessario procedere ad una previa domanda di accesso alle risorse messe a disposizione dal legislatore. La domanda preliminare di ammissione al beneficio contributivo, che dovrà contenere i dati relativi all'assunzione effettuata o che intenderanno effettuare, dovrà essere inviata - esclusivamente in via telematica - all’INPS che, verificata la disponibilità delle risorse finanziarie, concederà l’esonero contributivo per il triennio. In caso contrario, non darà l’autorizzazione ad usufruire dell’esonero contributivo, bloccando la domanda di accesso ai fondi.

In particolare, il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di:
- 7,4 milioni di euro per l’anno 2017
- 40,8 milioni di euro per l’anno 2018
- 86,9 milioni di euro per l’anno 2019
- 84 milioni di euro per l’anno 2020
- 50,7 milioni di euro per l’anno 2021
- 4,3 milioni di euro per l’anno 2022

 

Procedura operativa
Se la procedura sarà simile a quella prevista per il c.d. “Bonus assunzione 2017 al Sud”, dopo la ricezione del nulla-osta all’incentivo, il datore di lavoro dovrà effettuare due passaggi fondamentali:
- entro i successivi 7 giorni, dovrà procedere, qualora non l’abbia ancora fatto, ad assumere il lavoratore sul quale vuole applicare l’incentivo.
- entro i successivi 10 giorni - sempre dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell'Istituto - dovrà comunicare l'avvenuta assunzione all’INPS, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

All’Istituto Previdenziale, oltre che essere il destinatario delle domande di incentivo, spetta anche il monitoraggio del numero di contratti incentivati, al fine della verifica delle conseguenti minori entrate contributive. Inoltre, spetta anche il compito di inviare mensilmente, al Ministero del lavoro ed al Ministero dell’economia, relazioni circa l’utilizzo dell’incentivo triennale. Queste relazioni serviranno al Governo per verificare i risultati del beneficio ed eventualmente prevedere la sua prosecuzione anche oltre il 2018.